3 luglio 2018 di ilbroker

Con ordinanza n. 15788/2018 la Cassazione ha affermato che, in caso di scontri successivi tra veicoli incolonnati in sosta, va ritenuto responsabile il conducente che ha determinato le collisioni, tamponando da tergo l’ultima delle vetture della colonna stessa.

Nella fattispecie conducente e proprietario del primo veicolo della colonna avevano agito in giudizio contro proprietario e conducente del veicolo in coda al tamponamento e la relativa compagnia assicuratrice chiedendo il risarcimento danni.

In sede di merito la domanda attorea non trovava accoglimento in quanto non avanzata anche nei riguardi di conducente e proprietario del primo veicolo tamponante: secondo i giudici nelle ipotesi di tamponamenti a catena va presunta la colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in assenza di prova liberatoria per dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno (art. 2054 c.c.).

Secondo i ricorrenti unico responsabile dell’incidente è il terzo veicolo coinvolto, sopraggiunto a grande velocità mentre gli altri veicoli procedevano lentamente ed erano quasi fermi.

Secondo la Suprema Corte in caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento si applica l’art. 2054 comma 2 c.c., con conseguente presunzione di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato).

Se gli scontri successivi si verificano fra veicoli incolonnati in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Non opera, quindi, nel caso in oggetto l’art. 2054 c.c. in quanto è stato il veicolo sopraggiunto ad alta velocità a provocare la spinta in avanti all’ultimo veicolo della colonna causando un tamponamento a catena delle altre vetture: il principio da applicare è quello che ritiene responsabile delle successive collisioni “l’ultimo veicolo della fila” che le ha provocate.

La sentenza è, pertanto, cassata con rinvio.

Avv. Gian Carlo Soave.