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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 51284/2017, ha stabilito quando l’automobilista, prima di essere sottoposto ad alcoltest in ospedale, deve essere avvisato della possibilità di farsi assistere da un avvocato.

Le ipotesi possibili sono quella in cui il prelievo di sangue per accertare lo stato di ebbrezza sarebbe stato comunque compiuto nell’ambito delle cure mediche da prestare al ferito e quella in cui, invece, il prelievo è eseguito su richiesta della Polizia Giudiziaria.

Nella prima situazione, secondo consolidata giurisprudenza, l’avviso non è indispensabile; nella seconda, il soggetto va avvertito dalle forze dell’ordine o dal personale medico.

La distinzione trova fondamento nella diversa natura degli accertamenti cui il soggetto coinvolto in un sinistro stradale può essere sottoposto.

Nel primo caso si ha un vero e proprio atto di polizia giudiziaria, equiparabile a quello ex artt. 352 e 354 c.p.p., al quale ha facoltà di assistere il difensore e per il quale vi è l’obbligo di avviso.

Nel secondo caso l’accertamento del tasso alcolemico avviene allo scopo di curare il soggetto e non per cercare le prove di un reato: l’esito dell’esame è utilizzabile nel processo come un documento e non si può, dunque, parlare di atto di polizia giudiziaria.

Nella fattispecie, tra gli atti del processo, vi era il consenso informato dell’imputata al prelievo dal quale si evinceva che l’esame era stato chiesto dalla polizia senza dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Di qui la decisione del Giudice di ritenere non utilizzabile l’esito dell’esame.

La Procura ha impugnato in Cassazione il provvedimento sostenendo che il prelievo era stato effettuato a seguito d’incidente nel qual caso, ai sensi dell’art.186, comma 5 C.d.S., è obbligatorio l’esame del tasso alcolemico, a prescindere dalla presenza di indizi di reato. Obbligo che renderebbe arbitraria la distinzione tra prelievo effettuato nell’ambito della cura e quello svolto in quanto chiesto dalla polizia.

Gli Ermellini hanno ritenuto che la norma citata non comporti che la misurazione del tasso alcolico in caso di sinistro debba essere svolta con prelievo di sangue potendo essere utilizzato anche l’etilometro, che richiede l’avviso della facoltà di farsi assistere ma non l’intervento di sanitari. Ne deriva che esistano “diversità afferenti alla natura degli atti e alle condizioni cui soggiace la loro utilizzabilità nel processo penale”: quando non vi è cura medica l’atto ha natura di polizia giudiziaria per cui devono sussistere indizi di reato ed occorre l’avviso.

Avv. Gian Carlo Soave.