Si segnala la sentenza n. 714/2018 del Tribunale di Venezia che ha stabilito l’impossibilità di affermare “oltre ogni ragionevole dubbio” che un automobilista fosse alla guida in stato di ebbrezza qualora l’etilometro utilizzato per i rilievi non sia stato sottoposto alle verifiche annuali per il controllo del rispetto degli errori massimi tollerati.

Nella fattispecie un automobilista fermato in stato di ebbrezza alla guida del proprio veicolo era stato sottoposto ad accertamento mediante etilometro che aveva rilevato un tasso di alcol superiore a quello di legge.

La difesa dell’uomo contestava le condizioni dell’etilometro utilizzato.

Durante l’istruttoria, dall’esame del libretto metrologico dell’etilometro utilizzato dagli agenti accertatori, emergeva che dalla verifica iniziale dell’apparecchio a quella successiva fosse trascorso un periodo di tempo – più di un anno – superiore a quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 87/91 del MIT secondo la quale “le verifiche periodiche annuali consistono nella verifica del rispetto degli errori massimi tollerati” e “gli agenti preposti all’utilizzo degli etilometri (…) avranno cura di verificare prima degli accertamenti che gli apparecchi (…) siano in regola con le prescritte visite sia primitiva che periodiche“.

La normativa prevede un modesto margine di errore in cui può incorrere l’etilometro, anche quando siano state compiute le verifiche richieste.

Nel caso in esame il superamento della soglia è risultato modesto.

Alla luce di tale circostanza, della mancanza del corretto adempimento delle verifiche annuali e della possibilità di un ulteriore margine di errore, il Tribunale ha ritenuto non provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’imputato fosse alla guida del veicolo avendo assunto una quantità di alcol superiore alla soglia consentita.

Il Tribunale ha quindi assolto l’imputato in quanto il fatto non sussiste.

Avv.Gian Carlo Soave