Moto storiche e assicurazioni: ecco le novità!

I NUOVI VANTAGGI – come annunciato da Federmoto.

• La formula assicurativa per più motoveicoli guadagna un nuovo vantaggio: i motoveicoli possono essere guidati da tutti. Non vige più l’obbligo di guida esclusivamente da parte del proprietario ma rimane attiva la limitazione che non permette la circolazione di più motoveicoli contemporaneamente.

• Per entrambe le formule assicurative (Convenzione per i singoli motoveicoli e Convenzione per più motoveicoli) la copertura può essere sospesa gratuitamente nei casi di vendita, demolizione, esportazione del motoveicolo all’estero o furto del motoveicolo. Sarà possibile scegliere se sostituire il motoveicolo in copertura con un altro che rispetti i criteri di adesione alla Convenzione o interrompere il contratto assicurativo.

• Per entrambe le formule assicurative la Classe Universale (CU) non concorre alla determinazione del premio: tuttavia ogni anno l’assicurato matura un attestato di rischio che gli permette di guadagnare CU e usufruire della classe assicurativa anche al di fuori della convenzione.

Guida in stato di ebbrezza

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Guida in stato di ebbrezza”

di ilbroker https://ilbroker.it

La Cassazione, con sentenza n. 51304/2018, ha affermato che bere due birre medie esclude la declaratoria di non punibilità ex art. 131 c.p. quando le circostanze di fatto sono tali da rendere l’intero quadro “pericoloso“: guidare di notte su una vettura ad alta velocità, circolando in una zona ad alta intensità di traffico, vicino ad importanti snodi stradali sono, dunque, elementi sufficienti per escludere la non punibilità.

Nel caso in esame un soggetto era stato condannato in primo e secondo grado per il reato all’art. 186 comma 2) lett. b) e comma 2 sexies C.d.S.

L’imputato ricorre in Cassazione lamentando l’errata valutazione delle cause ostative alla declaratoria di non punibilità (art. 131 bis c.p.) – le condizioni psicofisiche riportate nel verbale della polizia stradale attestanti la presenza di alito “vinoso” ed “occhi lucidi” – e la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p.

Gli Ermellini non accolgono le doglianze del ricorrente e dichiarano il ricorso inammissibile in quanto “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo”.

“Secondo la Cassazione la sentenza impugnata ha giudicato correttamente i fatti e applicato altrettanto adeguatamente i parametri richiesti dall’art. 133 c.p. “fra cui assumono particolare rilievo le modalità dell’azione, come la zona a traffico intenso e veloce, prossimo a snodi stradali importanti – considerando questi elementi quali moltiplicatori del rischio che la norma violata tende a scongiurare“.

Rileva, inoltre, il momento in cui l’imputato si è posto alla guida, visto che proprio in quel frangente egli era consapevole “di avere assunto una quantità di alcool ben superiore a quella consentita, come infatti ha ammesso nel corso del giudizio di appello (quando, ricorda la Corte, ha riferito di avere bevuto due birre medie e non una sola).”

Avv. Gian Carlo Soave.

Auto senza assicurazione, stangata in arrivo per i furbetti

In pratica le sanzioni di base rimangono invariate (da 841 a 3.287 euro) ma chi viene “beccato” al volante di una vettura senza copertura RcAuto si vedrà decurtati 5 punti dalla patente (10 per i neopatentai). E nel caso di recidiva, in un periodo di due anni, si prevede il raddoppio delle sanzioni amministrative (da 1.682 euro a 6.574 euro), la sanzione amministrativa della sospensione della patente da uno a due mesi, oltre alla decurtazione di 5 punti dal permesso di guida per ogni violazione.

RC auto: 583 euro il premio medio italiano (+0,9%)

IL BROKER
Il blog per l’Intermediario Assicurativo

Di seguito la tabella con i dati relativi ai premi medi RC auto e variazioni annuali.

13 le regioni con costi in aumento; Friuli Venezia Giulia e Campania in testa.

Il premio medio dell’RC auto in Italia continua ad aumentare, seppur a ritmi più contenuti rispetto al passato. A rilevare i rincari è stato l’osservatorio di Facile.it (dati completi disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-italia.html) secondo cui, ad agosto 2018, per assicurare un’auto servivano mediamente 582,71 euro, ovvero lo 0,90% in più rispetto ad un anno fa.

Il valore è stato calcolato analizzando oltre 6,8 milioni di preventivi raccolti dal comparatore negli ultimi 12 mesi e le quotazioni offerte da un panel di compagnie rappresentanti, in base alla raccolta premi, circa il 54% del mercato RCA italiano*.

Leggendo nel dettaglio i risultati emerge però un andamento regionale piuttosto differenziato; se è vero che i rincari hanno riguardato gli automobilisti di 13 regioni italiane, è altrettanto vero che nelle altre 7 le tariffe sono diminuite. La forbice delle variazioni annuali, quindi, è compresa tra il – 8,23% della Valle d’Aosta e il + 6,12% del Friuli Venezia Giulia.

«Gli aumenti delle tariffe registrati durante l’estate sono stati tendenzialmente contenuti e hanno riguardato solo alcune aree del Paese», commenta Diego Palano, Responsabile BU assicurazioni di Facile.it. «Complessivamente, considerando anche altri dati ufficiali, è possibile attendersi per il 2018 un periodo di sostanziale stabilità sul fronte dei prezzi. Chi dovrà valutare l’acquisto o il rinnovo di una polizza RC Auto nell’immediato futuro potrà quindi approfittare di questa situazione, probabilmente ancora per pochi mesi, per confrontare le offerte delle diverse compagnie e risparmiare sull’assicurazione, prima di possibili nuove ondate cicliche di rincari».

Dove le tariffe sono aumentante….

A guidare la classifica dei rincari c’è il Friuli Venezia Giulia, che nel corso dei 12 mesi ha visto crescere del 6,12% il premio medio RC auto; gli automobilisti della regione possono però consolarsi perché, nonostante gli aumenti, il costo medio registrato ad agosto per assicurare un’automobile in FVG (433,60 euro) rimane tra i più bassi d’Italia.

Segue nella classifica degli aumenti la Campania, dove la tariffa RC auto è salita del 4,68%; gli automobilisti campani continuano a pagare il premio medio più alto della Penisola, che ormai da mesi ha superato la soglia psicologica dei 1.000 euro stabilizzandosi, ad agosto 2018, a 1.036,20 euro, vale a dire quasi il 78% in più rispetto alla media nazionale.

Terzo posto per il Trentino Alto Adige, con un aumento delle tariffe pari al 4,56%, ma anche in questo caso il premio medio registrato ad agosto 2018, 434,85 euro, risulta essere tra i più bassi del Paese.

… e dove sono diminuite

Sette le regioni italiane che, invece, ad agosto 2018 hanno registrato un calo delle tariffe su base annuale. Guida la classifica la Valle d’Aosta, dove il premio medio, pari a 371,95 euro, è diminuito dell’8,23%, confermando la regione come l’area dello Stivale dove assicurare un’auto costa meno.

Segue nella graduatoria l’Umbria, dove la tariffa media è diminuita del 6,17%, stabilizzandosi a 531,42 euro, mentre al terzo posto si posiziona la Calabria; nella regione, però, nonostante il calo del 2,17% rispetto a 12 mesi fa, le tariffe continuano a restare molto elevate, con un premio medio che ad agosto 2018 è stato pari a 674,37 euro, secondo solo a quello della Campania.

Le garanzie accessorie

Guardando alle scelte degli automobilisti in materia di garanzie accessorie, ancora una volta l’assistenza stradale, inserita nel 44,8% dei preventivi, si conferma come la preferita dagli italiani. Il valore risulta in aumento di 2,5 punti percentuali rispetto a 12 mesi fa, crescita che non sorprende se si considera che il parco auto italiano continua ad invecchiare; ad agosto 2018 l’età media dei veicoli era pari a 10 anni e 2 mesi, 3 mesi in più rispetto a quella registrata nell’agosto 2017. Interessante notare, inoltre, come la percentuale di automobilisti che inserisce l’assistenza stradale nel preventivo vari notevolmente a seconda della regione, con punte di oltre 7 automobilisti su 10 in alcune aree del Sud Italia come la Campania, la Calabria, la Puglia e la Sicilia.

Scontri successivi tra veicoli incolonnati in sosta…

3 luglio 2018 di ilbroker

Con ordinanza n. 15788/2018 la Cassazione ha affermato che, in caso di scontri successivi tra veicoli incolonnati in sosta, va ritenuto responsabile il conducente che ha determinato le collisioni, tamponando da tergo l’ultima delle vetture della colonna stessa.

Nella fattispecie conducente e proprietario del primo veicolo della colonna avevano agito in giudizio contro proprietario e conducente del veicolo in coda al tamponamento e la relativa compagnia assicuratrice chiedendo il risarcimento danni.

In sede di merito la domanda attorea non trovava accoglimento in quanto non avanzata anche nei riguardi di conducente e proprietario del primo veicolo tamponante: secondo i giudici nelle ipotesi di tamponamenti a catena va presunta la colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in assenza di prova liberatoria per dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno (art. 2054 c.c.).

Secondo i ricorrenti unico responsabile dell’incidente è il terzo veicolo coinvolto, sopraggiunto a grande velocità mentre gli altri veicoli procedevano lentamente ed erano quasi fermi.

Secondo la Suprema Corte in caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento si applica l’art. 2054 comma 2 c.c., con conseguente presunzione di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato).

Se gli scontri successivi si verificano fra veicoli incolonnati in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Non opera, quindi, nel caso in oggetto l’art. 2054 c.c. in quanto è stato il veicolo sopraggiunto ad alta velocità a provocare la spinta in avanti all’ultimo veicolo della colonna causando un tamponamento a catena delle altre vetture: il principio da applicare è quello che ritiene responsabile delle successive collisioni “l’ultimo veicolo della fila” che le ha provocate.

La sentenza è, pertanto, cassata con rinvio.

Avv. Gian Carlo Soave.

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Multa e corretta redazione”

12 giugno 2018 di ilbroker https://ilbroker.it/

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5610/2018, ha stabilito che il decreto prefettizio non sempre deve indicare il luogo in cui si è verificata l’infrazione prevista dal Codice della Strada.

Nel caso in oggetto la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un soggetto contro la sentenza del Tribunale che – riformando la pronuncia del Giudice di Pace – aveva rigettato la sua opposizione ad un verbale di violazione (per superamento del limite di velocità) al Codice della Strada.

Detta sentenza aveva ritenuto infondati i motivi di doglianza dell’automobilista il quale lamentando che nel Decreto Prefettizio non fosse stato indicato il tratto di strada in cui si sarebbe verificata l’infrazione affermava che detta mancanza avrebbe dovuto comportare l’invalidità della contestazione non immediata.

La Cassazione non condivide dette doglianze e le respinge in toto richiamando i principi giurisprudenziali consolidati in materia.

L’indicazione del tratto stradale nel decreto è necessaria soltanto nell’ipotesi in cui la violazione venga rilevata utilizzando apparecchiature di rilevamento “a distanza” (autovelox). Se, invece, per la rilevazione dell’infrazione sono state utilizzate apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia detta indicazione non è necessaria.

La sentenza impugnata risulta, pertanto, conforme all’orientamento giurisprudenziale della Corte e parte ricorrente non ha validamente allegato o prospettato nulla in contrario.

Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

Avv. Gian Carlo Soave

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “Avvocato ed Alcoltest”.

@ Digital Ink 2008
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 51284/2017, ha stabilito quando l’automobilista, prima di essere sottoposto ad alcoltest in ospedale, deve essere avvisato della possibilità di farsi assistere da un avvocato.

Le ipotesi possibili sono quella in cui il prelievo di sangue per accertare lo stato di ebbrezza sarebbe stato comunque compiuto nell’ambito delle cure mediche da prestare al ferito e quella in cui, invece, il prelievo è eseguito su richiesta della Polizia Giudiziaria.

Nella prima situazione, secondo consolidata giurisprudenza, l’avviso non è indispensabile; nella seconda, il soggetto va avvertito dalle forze dell’ordine o dal personale medico.

La distinzione trova fondamento nella diversa natura degli accertamenti cui il soggetto coinvolto in un sinistro stradale può essere sottoposto.

Nel primo caso si ha un vero e proprio atto di polizia giudiziaria, equiparabile a quello ex artt. 352 e 354 c.p.p., al quale ha facoltà di assistere il difensore e per il quale vi è l’obbligo di avviso.

Nel secondo caso l’accertamento del tasso alcolemico avviene allo scopo di curare il soggetto e non per cercare le prove di un reato: l’esito dell’esame è utilizzabile nel processo come un documento e non si può, dunque, parlare di atto di polizia giudiziaria.

Nella fattispecie, tra gli atti del processo, vi era il consenso informato dell’imputata al prelievo dal quale si evinceva che l’esame era stato chiesto dalla polizia senza dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Di qui la decisione del Giudice di ritenere non utilizzabile l’esito dell’esame.

La Procura ha impugnato in Cassazione il provvedimento sostenendo che il prelievo era stato effettuato a seguito d’incidente nel qual caso, ai sensi dell’art.186, comma 5 C.d.S., è obbligatorio l’esame del tasso alcolemico, a prescindere dalla presenza di indizi di reato. Obbligo che renderebbe arbitraria la distinzione tra prelievo effettuato nell’ambito della cura e quello svolto in quanto chiesto dalla polizia.

Gli Ermellini hanno ritenuto che la norma citata non comporti che la misurazione del tasso alcolico in caso di sinistro debba essere svolta con prelievo di sangue potendo essere utilizzato anche l’etilometro, che richiede l’avviso della facoltà di farsi assistere ma non l’intervento di sanitari. Ne deriva che esistano “diversità afferenti alla natura degli atti e alle condizioni cui soggiace la loro utilizzabilità nel processo penale”: quando non vi è cura medica l’atto ha natura di polizia giudiziaria per cui devono sussistere indizi di reato ed occorre l’avviso.

Avv. Gian Carlo Soave.

L’Avv. Gian Carlo Soave: “Guida in stato di ebbrezza”

Si segnala la sentenza n. 714/2018 del Tribunale di Venezia che ha stabilito l’impossibilità di affermare “oltre ogni ragionevole dubbio” che un automobilista fosse alla guida in stato di ebbrezza qualora l’etilometro utilizzato per i rilievi non sia stato sottoposto alle verifiche annuali per il controllo del rispetto degli errori massimi tollerati.

Nella fattispecie un automobilista fermato in stato di ebbrezza alla guida del proprio veicolo era stato sottoposto ad accertamento mediante etilometro che aveva rilevato un tasso di alcol superiore a quello di legge.

La difesa dell’uomo contestava le condizioni dell’etilometro utilizzato.

Durante l’istruttoria, dall’esame del libretto metrologico dell’etilometro utilizzato dagli agenti accertatori, emergeva che dalla verifica iniziale dell’apparecchio a quella successiva fosse trascorso un periodo di tempo – più di un anno – superiore a quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 87/91 del MIT secondo la quale “le verifiche periodiche annuali consistono nella verifica del rispetto degli errori massimi tollerati” e “gli agenti preposti all’utilizzo degli etilometri (…) avranno cura di verificare prima degli accertamenti che gli apparecchi (…) siano in regola con le prescritte visite sia primitiva che periodiche“.

La normativa prevede un modesto margine di errore in cui può incorrere l’etilometro, anche quando siano state compiute le verifiche richieste.

Nel caso in esame il superamento della soglia è risultato modesto.

Alla luce di tale circostanza, della mancanza del corretto adempimento delle verifiche annuali e della possibilità di un ulteriore margine di errore, il Tribunale ha ritenuto non provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’imputato fosse alla guida del veicolo avendo assunto una quantità di alcol superiore alla soglia consentita.

Il Tribunale ha quindi assolto l’imputato in quanto il fatto non sussiste.

Avv.Gian Carlo Soave